Art. 2458 c.c.
Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori
[1]In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la societa' si scioglie se nel termine di centottanta giorni non si e' provveduto alla loro sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
[2]Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualita' di socio accomandatario.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva