Art. 248 c.c.Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'

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[1](Legittimazione all'azione di contestazione della legittimita'. Imprescrittibilita').

[2]L'azione per contestare la legittimita', sia essa fondata sulla nullita' del matrimonio ovvero sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato ovvero sulla nascita del figlio dopo trecento giorni dallo scioglimento o annullamento del matrimonio, spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

[3]L'azione e' imprescrittibile.

[4]Nel caso in cui l'azione sia proposta contro il figlio minore o altrimenti incapace, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

[5]Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art248 · fonte su Normattiva