Art. 248 c.c.Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilita'

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[1]((L'azione per contestare la legittimita' spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.

[2]L'azione e' imprescrittibile.

[3]Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

[4]Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art248 · fonte su Normattiva