Art. 2488 c.c. — Organi sociali
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[1]((La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale non e' inferiore a 100 milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo)).
[2]In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.
[3]Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Testo vigente dal 18 dicembre 1977 al 2 maggio 1991 · versione 57 su Normattiva