Art. 2488 c.c.Organi sociali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo.

[2]E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

[3]Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.

[4]Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.

Testo vigente dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 94 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2488 · fonte su Normattiva