Art. 2488 c.c. — Organi sociali
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[1]La nomina del collegio sindacale e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a duecento milioni di lire o se e' stabilita nell'atto costitutivo.
[2]E' altresi' obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
[3]Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 e seguenti.
[4]Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Testo vigente dal 2 maggio 1991 al 1 gennaio 2004 · versione 94 su Normattiva