Art. 2490 c.c. — Bilanci in fase di liquidazione
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[1]Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la societa' deve tenere:
- 1)il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonche' le variazioni nelle persone dei soci;
- 2)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- 4)il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.
[2]I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
[3]Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva