Art. 2513 c.c. — Criteri per la definizione della prevalenza
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Nelle societa' cooperative a responsabilita' illimitata per le obbligazioni sociali risponde la societa' con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente a norma dell'art. 2541.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva