Art. 248
[1]applicativo (articolo 1, commi 119, 119-bis, 119-ter, 121, 125, 141-bis, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
[2]1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa' per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente piu' del 60 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 70 per cento dei diritti di partecipazione agli utili e almeno il 25 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano al momento dell'opzione direttamente o indirettamente piu' del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni dei commi 3 e 4, dagli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e dalle relative norme di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 255. Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le societa' il cui capitale sia gia' quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al primo periodo e' sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma. 2. I requisiti partecipativi di cui al comma 1 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi dell'articolo 249; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento e' consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 1 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la societa' applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'imposta d'ingresso di cui all'articolo 250, comma 1, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui all'articolo 254, comma 1, e le imposte ipotecarie e catastali di cui all'articolo 254, comma 3, sono applicate, rispettivamente dalla societa' che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi della parte I titolo I, capo II del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 3. L'attivita' di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale a essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 94, comma 4, detenute in altre SIIQ nonche' quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di cui al comma 4 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da tali societa'. Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nell'articolo 251, comma 4, e i relativi proventi. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attivita' di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilita' separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione immobiliare e delle altre attivita', dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni. 4. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 3, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la societa' controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi 1 e 2, dagli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254 e 255 l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai principi contabili internazionali. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2, degli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254 e 255 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in societa' che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 4. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. 6. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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