Art. 2535 c.c.Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

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[1]Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

[2]L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu' amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.

[3]La nomina di uno o piu' amministratori o sindaci puo' essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

[4]In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci e' riservata all'assemblea dei soci.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2535 · fonte su Normattiva