Art. 2545-terdecies c.c. — Insolvenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2020. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al fallimento.
[2]La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004 al 15 agosto 2020 · versione 177 su Normattiva