Art. 2565 c.c.
Trasferimento della ditta
[1]La ditta non puo' essere trasferita separatamente dall'azienda.
[2]Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante.
[3]Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva