Art. 259 c.c.Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale

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Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non puo' essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia gia' dato il suo assenso al riconoscimento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art259 · fonte su Normattiva