Art. 237 c.nav.Forma del contratto di costruzione

[1]Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.

[2]La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art237 · fonte su Normattiva