Art. 237 c.nav. — Forma del contratto di costruzione
[1]Il contratto di costruzione della nave, le successive modifiche e la revoca devono essere fatti per iscritto a pena di nullita'.
[2]La disposizione del comma precedente non si applica alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva