Art. 2608 c.c. — Organi preposti al consorzio
La responsabilita' verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e' regolata dalle norme sul mandato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La responsabilita' verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio e' regolata dalle norme sul mandato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITA' ESTERNA - IN GENERE Responsabilità verso i consorziati ex art. 2608 c.c. - Natura - Equiparabilità all'azione di cui all'art. 2393-bis c.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393- bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.
Riguarda ancheart. 2614 Codice civileart. 2393 Codice civile
Precedenti: 613663-01, 660229-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La responsabilità verso i consorziati dei preposti al consorzio ex art. 2608 c.c., essendo regolata dalle norme sul mandato, tutela l'interesse diretto di ciascun consorziato alla preservazione del patrimonio consortile comune, attuato mediante la costituzione del fondo consortile ex art. 2614 c.c. composto dai conferimenti operati, per cui non è equiparabile a quella di cui all'art. 2393- bis c.c., che è finalizzata, invece, alla tutela del patrimonio sociale, sotto il profilo della conservazione dell'integrità del capitale sociale, con la quale i soci mirano a prevenire un eventuale depauperamento del patrimonio dell'ente o a ripristinare l'integrità patrimoniale della società; ne consegue, pertanto, la non sovrapponibilità tra l'azione ex art. 2393-bis c.c. con quella ex art. 2608 c.c., che affida esclusivamente ai consorziati il potere di agire nei confronti di detti preposti, e l'inconfigurabilità di un litisconsorzio necessario dal lato attivo.
Rv. 674534-01
Collegamenti
Art. 2615 — Responsabilita' verso i terzi
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati…
Art. 2260 — Diritti e obblighi degli amministratori
I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa' per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia la responsabilita'…
Art. 50 — Responsabilita' del venditore
1. Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono…
Art. 65
Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati…
Art. 236 — Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati
… partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,. I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237. Il consorzio…
Art. 18 — Responsabilita' degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' pero' esente da responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto alle due prime figure (consorzi con attività interna ed esterna) la distinzione ha una particolare importanza nella nuova disciplina, poichè per i consorzi con attività esterna è imposta l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612) ed è, a tutela dei terzi, particolarmente regolata la responsabilità di coloro che agiscono per i consorzi stessi. Le due specie di consorzi sono retti però da un certo numero di norme comuni, che disciplinano: a) la forma del contratto (art. 2603). È imposto l'atto scritto, sotto pena di nullità, non solo per l'opportunità di evitare l'incertezza sul contenuto di un contratto di singolare importanza e dei suoi vari atteggiamenti; ma anche perchè sia più agevole quella vigilanza governativa sull'attività dei consorzi che è prevista dall'art. 2619. Le stesse ragioni che hanno indotto ad imporre l'atto scritto per la costituzione del consorzio spiegano come per le modificazioni di questo sia richiesta la medesima forma (art. 2607); b) la determinazione delle quote nei consorzi aventi per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. L'art. 2603 prescrive che nei consorzi di contingentamento della produzione o degli scambi l'atto costitutivo deve stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle. Prevedendo poi l'ipotesi frequente che l'atto costitutivo deferisca la risoluzione delle questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, lo stesso art. 2603 fa applicazione del principio generale statuito nell'art. 1349 per l'arbitrium boni viri, nel senso che in tal caso le decisioni sono impugnabili davanti l'autorità giudiziaria in caso di manifesta iniquità o di manifesto errore. Per contenere però le liti in questa delicata materia, viene fissato per l'esperimento dell'azione di impugnativa un termine di decadenza di trenta giorni dal giorno in cui l'interessato abbia avuto notizia della decisione; c) la durata del consorzio. È limitata a dieci anni, salvo la facoltà di proroga, prima della scadenza, col consenso di tutti i consorziati (art. 2604). È la natura dei rapporti economici regolati dal consorzio, in genere così rapidamente mutevoli, che ha consigliato l'imposizione di un termine, il quale è però più lungo di quello imposto dall'art. 2596 per i semplici patti limitativi della concorrenza; d) la gestione del consorzio. Poichè il consorzio presuppone una organizzazione, questa è stata disciplinata, nei suoi compiti deliberativi ed esecutivi, secondo una struttura che riproduce, semplificandola, quella delle società. Infatti i consorziati deliberano a maggioranza, in quanto si tratta di attuare l'oggetto sociale senza modificare il contratto (articoli 2606 e 2607). Per i rapporti tra i consorziati e gli organi preposti all'amministrazione del consorzio sono richiamate le norme del mandato (art. 2608). Ma in confronto della figura ordinaria del mandato conferito da più persone nell'interesse comune (art. 1726) l'art. 2609, secondo comma, dichiara la cessazione di tale mandato nei confronti del consorziato receduto od escluso. È infine affermato l'obbligo dei singoli consorziati di consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte (art. 2605); e) la modificazione o lo scioglimento del consorzio. In proposito è anzitutto disposto che l'inadempimento di qualcuno dei consorziati o gli altri eventi che possono provocare uno scioglimento nei confronti di essi del vincolo consortile non agiscono come causa di scioglimento del contratto se gli accennati eventi non producono una impossibilità di conseguire lo scopo del consorzio. Si sono quindi previsti il recesso e l'esclusione dal consorzio, come figure regolate dal contratto (articoli 2609 e 2603, n. 6). Se questo si limita ad indicare i casi di recesso e di esclusione (ipotesi che dovrebbe restare sperabilmente anormale, per le controversie alle quali potrebbe dar luogo in pratica) si applica la norma dell'art. 2609, che dispone l'accrescimento proporzionale delle quote degli altri consorziati. Particolarmente la legge considera l'ipotesi del trasferimento dell'azienda. Per tale ipotesi, pur riaffermandosi il principio del subingresso dell'acquirente nel contratto, si è consentita ai consorziati la facoltà di escludere l'acquirente, purchè sussista una giusta causa (art. 2610). Circa le cause generali di scioglimento del consorzio, meritano rilievo la possibilità dello scioglimento del consorzio per giusta causa su deliberazione della maggioranza (art. 2611, n. 4), nonchè lo scioglimento per provvedimento dell'autorità governativa (art. 2611, n. 5), in relazione al potere di controllo riconosciuto all'autorità governativa dall'art. 2619.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1053
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2608 · fonte su Normattiva