Art. 261 c.c. — Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento
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Il genitore naturale e' tenuto a mantenere il figlio riconosciuto, a educarlo e ad istruirlo conformemente a quanto e' prescritto dall'art. 147. Se il riconoscimento e' fatto da entrambi i genitori, essi devono contribuire alle spese in proporzione delle loro rispettive sostanze.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva