Art. 2627 c.c.Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

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Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che contravvengono alle disposizioni dell'art. 2250 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 15 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2627 · fonte su Normattiva