Art. 168 — Confusione di patrimoni
Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di servizi (( o attivita')) di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Testo vigente dal 1 novembre 2007, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva