Art. 2630 c.c. — Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi
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[1]Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese ((, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,)) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.
[2]Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.
Testo vigente dal 29 luglio 2009 al 15 novembre 2011 · versione 218 su Normattiva