Art. 2630 c.c.Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

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[1]Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese ((, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,)) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

[2]Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.

Testo vigente dal 29 luglio 2009 al 15 novembre 2011 · versione 218 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2630 · fonte su Normattiva