Art. 2630 c.c. — Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi
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[1]Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori, che:
- 1)emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;
- 2)violano le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 o quelle degli articoli 2483 e 2522, o le disposizioni degli articoli 2359 e 2360;
- 3)influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.
[2]Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila gli amministratori, che:
- 1)percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;
- 2)omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;
- 3)assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 5 marzo 1986 · versione 0 su Normattiva