Art. 2635 c.c.Corruzione tra privati

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[1]Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

[2]La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.

[3]Si procede a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006 · versione 169 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2635 · fonte su Normattiva