Art. 2635 c.c. — Corruzione tra privati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
[2]La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
[3]Si procede a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 16 aprile 2002 al 12 gennaio 2006 · versione 169 su Normattiva