Art. 2635 c.c.Corruzione tra privati

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[1]Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ((e i liquidatori)), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.

[2]La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.

[3]La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[4]Si procede a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 28 novembre 2012 · versione 228 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2635 · fonte su Normattiva