Art. 2635 c.c. — Corruzione tra privati
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[1]Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ((e i liquidatori)), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilita', compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla societa', sono puniti con la reclusione sino a tre anni.
[2]La stessa pena si applica a chi da' o promette l'utilita'.
[3]La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
[4]Si procede a querela della persona offesa.
Testo vigente dal 7 aprile 2010 al 28 novembre 2012 · versione 228 su Normattiva