Art. 2635 c.c. — Corruzione tra privati
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Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
8 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 2635-bis — Istigazione alla corruzione tra privati
Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi…
Art. 2638 — Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi …
Art. 32-bis — Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto alla redazione…
Art. 35-bis — Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore , direttore generale e dirigente preposto…
Art. 622 — Rivelazione di segreto professionale
… lire trecento a cinquemila. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della…
Art. 2434 — Azione di responsabilita
L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali , dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilita' incorse nella gestione sociale.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Rispondono al secondo dei fini indicati le altre norme. L'art. 2629 è il corollario naturale degli articoli 2343, 2440 e 2498, secondo comma. Il pericolo che il capitale sociale mediante conferimenti in natura sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza non può essere efficacemente combattuto che con l'energica repressione, in via penale, dell'infrazione alle cautele che sono state predisposte. Di qui la triplice previsione penale, dell'esagerazione «fraudolenta» (non potendo evidentemente bastare una nuda enunciazione di cui sia agevole scoprire la vacuità od infondatezza) del valore dei conferimenti in natura nell'atto costitutivo; dell'esagerazione fraudolenta della valutazione dei conferimenti nel caso di aumento di capitale; infine dell'esagerazione fraudolenta della valutazione del patrimonio della società in trasformazione. Nuova, e di grande importanza, deve pure considerarsi l'incriminazione della violazione, da parte degli amministratori, dei divieti contenuti negli articoli 2359 e 2360: non potrebbe rinunziarsi al mezzo della pena per ovviare ai pericoli che alla buona fede dei soci ed alla stessa economia nazionale possono scaturire dal mancato rispetto degli argini che il codice ha elevati contro la speculazione di società aggruppate od a catena sulla base di capitale fittizio. L'art. 2631 appresta a sua volta difesa penale contro la trasgressione da parte degli amministratori, che in una determinata operazione si trovino in conflitto con l'interesse della società, dell'obbligo, imposto dall'art. 2391, di denunciare il conflitto ed astenersi dalla deliberazione del consiglio. L'art. 2634, che prevede un reato contravvenzionale a carico del rappresentante degli obbligazionisti che omette di richiedere nei termini prescritti l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese, conferma e suggella l'importanza che assumono nella nuova disciplina giuridica delle società l'organizzazione degli obbligazionisti e la figura del loro rappresentante.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1061
Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose disposizioni di questo titolo, è appena il caso di osservare che la nozione di «direttore generale» è più ristretta di quella di «direttore» che le attuali norme penali in materia di società commerciali prevedono. È connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. È sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2396, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali verso la società e verso i terzi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1062
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2635 · fonte su Normattiva