Art. 264 c.c. — Impugnazione da parte del figlio minore
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[1]Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento.
[2]Tuttavia il tribunale con provvedimento in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva