Art. 264 c.c.Impugnazione da parte del figlio minore

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato di interdizione, impugnare il riconoscimento.

[2]Tuttavia il tribunale con provvedimento in camera di consiglio, su istanza del pubblico ministero o del minore che abbia raggiunto i sedici anni di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art264 · fonte su Normattiva