Art. 264 c.c. — Impugnazione da parte del figlio minore
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[1]((Colui che e' stato riconosciuto non puo', durante la minore eta' o lo stato d'interdizione per infermita' di mente, impugnare il riconoscimento.
[2]Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di eta', puo' dare l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014 · versione 52 su Normattiva