L'art. 2636 stabilisce - nei limiti, s'intende, in cui le varie situazioni lo consentono - l'estensione delle norme di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630 anche agli amministratori giudiziari previsti per il caso di imprese che non osservino gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo (art. 2091) o di gravi irregolarità da parte degli amministratori o sindaci di società per azioni nell'adempimento dei loro doveri(art. 2409), ed ai commissari governativi che possono essere nominati per le società cooperative che funzionino irregolarmente (art. 2543) o per i consorzi la cui attività si svolga in modo non conforme agli scopi per cui vennero creati (art. 2619). Alla gravità delle funzioni che questi organi assumono, quale espressione non della volontà dell'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria, ma degli organi statuali cui spetta il controllo sull'attività dell'impresa, non può non corrispondere adeguata responsabilità per le infrazioni in cui a loro volta incorrano. Ed è appena utile avvertire che ai reati di cui essi si rendono colpevoli non può applicarsi l'aggravante dell'art. 61, n. 9 del codice penale, essendo l'indole pubblica delle funzioni attribuite all'agente che li commette già implicita nella indicazione del soggetto del reato. A completare poi la disciplina, che già le norme del codice penale comune apprestano circa le responsabilità in cui gli amministratori giudiziari e i commissari governativi in parola possono incorrere, sono previste nel presente codice tre nuove figure di reato, per fatti di cui non è contestabile la natura criminosa: l'interesse privato negli atti della gestione loro affidata (art. 2637), l'accettazione di retribuzione non dovuta (art. 2638) e l'omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio (art. 2639). Queste particolari figure di reato, che nella legge speciale trovano riscontro in analoghe figure di reato a carico del curatore del fallimento, sono intese a salvaguardare gli interessi dell'impresa e dei terzi quando gli organi normali dell'amministrazione siano, per qualunque motivo, venuti meno.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1063
Il sesto libro raccoglie in un complesso organico varie discipline non ignote, certo, neppure al codice del 1865, ma non sempre felicemente concepite e che avevano trovato comunque un collocamento irrazionale e frammentario nel terzo libro. Tutti i diritti soggettivi, se pur variamente, secondo la loro varia natura e le varie possibili contingenze, richiedono infatti una protezione, che sarà più o meno intensa, più o meno affidata o condizionata all'iniziativa delle parti interessate, ma senza della quale la loro efficacia o il loro vigor pratico si dissolverebbe o rimarrebbe esposto ad offese senza rimedio. A tale scopo di protezione o di tutela sono pertanto preordinati istituti di carattere prevalentemente strumentale, il cui impiego è largamente generalizzato. Ora l'inserirli, come avvenne nel 1865, in un libro che si intitolava «Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose», era evidentemente artificioso, e conduceva a ravvicinamenti arbitrari o stravaganti, come quello per cui il sequestro giudiziario aveva finito col prender posto tra i contratti. Quanto meno e a prescindere da questi casi estremi, doveva portare e ha portato all'una o all'altra di queste conseguenze: o ad imprimere anche alla formulazione delle relative discipline il carattere generale che loro compete; e allora ne nasceva una evidente incongruenza, almeno di ordine logico ed estetico, tra il titolo e il contenuto del libro. È quel che si vede, ad esempio, nelle disposizioni sulla prescrizione. Oppure - altra e diversa conseguenza - a ridurre quelle discipline in termini di disposizioni particolari, con che si finiva col restringere il campo della loro applicazione diretta, lasciando all'interpretazione analogica di estenderne indirettamente l'impero fuori di quel campo; e allora ne nascevano inconvenienti non più soltanto d'ordine logico ed estetico, ma anche d'ordine pratico. È quel che si vede, ad esempio, in materia di onere e di mezzi di prova. Queste incongruenze avevano bensì remote origini tradizionali, derivando da un'applicazione che si potrebbe dire degenerativa della tripartizione Gaiana, già meno esattamente trasfusa nelle Istituzioni giustinianee e ancor meno esattamente intesa e applicata nel diritto comune e nella codificazione francese, quando se ne ignorava ancora la fonte prima. Ne avevano avuto, del resto, la sensazione anche i compilatori del codice del 1865, che pensarono ad un certo momento di adottare una partizione più razionale, ma non seppero tradurla in atto o non ne ebbero il tempo e il modo. Il nuovo codice per le esigenze dei tempi nuovi, oltre che per considerazioni di ordine tecnico e scientifico, si è sciolto da un irragionevole ossequio a quegli influssi tradizionali. Diveniva pertanto naturale e necessario che anche alla materia del sesto libro fosse data una più logica e organica sistemazione. Il libro si apre col titolo «Della trascrizione». Questa forma di pubblicità ha una sfera di applicazione amplissima e interessa una molteplice e svariata serie di fenomeni. Trova luogo infatti per numerosi atti negoziali e processuali e numerosi provvedimenti giudiziari, che il codice elenca, e ai quali devono aggiungersi poi, per effetto di altre leggi speciali, anche non pochi atti e provvedimenti amministrativi. Essa ha importanza veramente essenziale per l'efficacia di quegli atti e provvedimenti di fronte ai terzi generalmente considerati o almeno di fronte a determinate categorie di terzi, e previene nello stesso tempo le insidie che trarrebbe seco un'efficacia accordata in modo occulto ed incontrollabile. Indubbiamente pertanto quella pubblicità si risolve in una protezione dei diritti o delle legittime aspettative dei vari soggetti in vario modo e in diverso senso interessati. Per questa ragione mi è parso logico e opportuno inserirla qui come un istituto di carattere, sia pure relativamente, generale. Da un punto di vista astratto e teorico anche altre forme di pubblicità avrebbero forse potuto prender posto in questo libro, ma, essendo queste di applicazione più ristretta e con caratteri specifici, non mi è parso opportuno distaccarle dagli altri singoli istituti ai quali direttamente si coordinano. Segue nel libro un titolo secondo «Delle prove». Anche le prove vengono qui in considerazione come mezzo e strumento per far valere o per difendere generalmente i propri diritti, e ciò non solo in giudizio, ma anche fuori e prima di questo, poichè l'evidenza e la virtuale sicurezza di ottenerne quando che sia il riconoscimento, è condizione già di per sè normalmente sufficiente di rispetto dei diritti medesimi, di tranquillità nel loro godimento e di sicurezza nelle negoziazioni che li riguardano. Ed è questa la ragione per cui ho mantenuto questo tema separato da quello della tutela giurisdizionale e gli ho dato la precedenza. Le norme raccolte in questo titolo tendono prevalentemente a regolare la precostituzione delle prove, quando sia possibile, a stabilirne ed assicurarne legalmente l'efficacia, nonchè a prevenire con vari dettami di ammissibilità o inammissibilità legale i pericoli di altri mezzi, qualche volta infidi. E qui si arresta il codice, riservando invece alle discipline di procedura il modo di acquisire agli atti o di raccogliere o di assumere le prove quando occorra, in sede e in corso di giudizio. Il terzo titolo, più complesso, raggruppa le norme sulla responsabilità patrimoniale, sulle cause di prelazione e sulla conservazione delle garanzie patrimoniali. Esso pone anzitutto il principio fondamentale che il debitore, ove non vi siano altre limitazioni espresse nella legge, risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni verso tutti gli aventi diritto egualmente, salve le cause legittime di prelazione. Principio generalissimo questo e capitale per la protezione presso che di tutti i diritti soggettivi, che prima o poi, direttamente o indirettamente, implicano o determinano il sorgere di corrispondenti obbligazioni altrui con contenuto e carattere patrimoniale. Questo stesso principio apre la via a una trattazione completa e organica, che faceva almeno parzialmente difetto nel codice del 1865, dei privilegi, delle ipoteche e del pegno: ossia degli istituti in virtù dei quali i beni possono essere destinati alla soddisfazione preferenziale di certi crediti, ben spesso anche con suggello di realità, per cui la destinazione si avvera o permane, chiunque ne sia o ne divenga possessore, anche se non personalmente tenuto al soddisfacimento dell'obbligazione. In altro capo apposito si trovano poi coordinate allo stesso principio della responsabilità patrimoniale le regole sui mezzi di impedirne l'evasione, e cioè di conservare o reintegrare, come dice la rubrica, le relative garanzie: revocatoria, surrogatoria, sequestri. Il titolo quarto tratta «Della tutela giurisdizionale dei diritti», non già per regolare il modo e le forme (modus procedendi) di conseguire questa tutela, bensì la natura e la figura dei provvedimenti con i quali essa si attua, le condizioni sostanziali richieste per provocarne l'emanazione e infine gli effetti che quei provvedimenti producono, in quanto operino o incidano sui rapporti e sulle situazioni sostanziali fuori del processo. In questi quattro titoli si esauriscono le discipline normative di quegli istituti di protezione o di tutela dei diritti, di carattere generale, che, per le ragioni sopra accennate, non avrebbero potuto trovar posto nei libri precedenti. Ma la logica stessa del sistema doveva condurmi, come mi ha condotto, a includere in questo libro anche il regime della prescrizione e della decadenza, in un titolo quinto ed ultimo, col quale si chiude e si conclude il libro stesso e col libro il codice. Affinchè un diritto possa essere efficacemente fatto valere, occorre che esso sia stato o sia tempestivamente esercitato. L'inerzia o il silenzio troppo a lungo protratti determinano degli assestamenti di fatto, che non sarebbe ormai provvido turbare, anche se intrinsecamente e in origine potessero dar luogo a legittime azioni o reazioni altrui. In questo senso il tempestivo esercizio può considerarsi come un'esigenza o una condizione della protezione e della tutela; l'inerzia e il silenzio, per converso, come un fatto per cui quella protezione o quella tutela vengono a cessare. Ed è questo in fondo il fenomeno che in questo titolo si prospetta, dal punto di vista conseguenziale e pratico, come estinzione del diritto medesimo. Della trascrizione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1065