Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Notificazione della sentenza ex art. 303, comma 2, c.p.c. - Omessa impugnazione da parte dei chiamati all'eredità - Accettazione tacita - Esclusione - Ragioni. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE In genere.
La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.
Cass. civ. n. 3267/2026Sez. 3Rv. 677828-01
Riguarda ancheart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 675937-01, 669971-02
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Riassunzione del processo interrotto per morte del de cuius - Costituzione del chiamato all’eredità - Accettazione tacita - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.
In caso di morte della parte e costituzione in giudizio del chiamato all'eredità, a seguito di riassunzione del processo da parte di altro soggetto, l'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità deve estendersi al complessivo comportamento del chiamato e all'eventuale possesso e gestione, anche solo parziale, di beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva valorizzato, quali elementi indicativi dell'accettazione tacita del chiamato, sia la circostanza che questi si era costituito nel giudizio riassunto a seguito del decesso della de cuius, sia il fatto che egli era nel possesso di beni ereditari, mentre la sua rinuncia all'eredità era intervenuta solo dopo la sentenza di primo grado che lo aveva visto soccombente rispetto alla domanda di riduzione per lesione di legittima).
Cass. civ. n. 24378/2025Sez. 2Rv. 676237-01
Riguarda ancheart. 485 Codice civileart. 110 Codice di procedura civileart. 303 Codice di procedura civile
Precedenti: 675017-01, 671769-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Costituzione in giudizio di un chiamato all'eredità - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un'attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.
Cass. civ. n. 24006/2025Sez. 1Rv. 675937-01
Riguarda ancheart. 519 Codice civile
Precedenti: 642519-01, 669971-02
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni. 97 <!-- pag. 98 --> Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.
Cass. civ. n. 16594/2025Sez. 3Rv. 675017-01
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 81 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civile
Precedenti: 647819-01
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Accettazione tacita dell’eredità del rappresentante - Ammissibilità - Effetti - Successiva rinuncia all’eredità da parte del rappresentato - Efficacia - Esclusione - Fattispecie. · SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - IN GENERE In genere.
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Cass. civ. n. 15301/2025Sez. 2Rv. 674850-01
Riguarda ancheart. 474 Codice civileart. 477 Codice civileart. 1388 Codice civileart. 519 Codice civileart. 525 Codice civile
Precedenti: 372533-01, 643674-01, 658738-01, 362457-01
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE Azione proposta dall'erede - Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all'eredità - Certificato stato di famiglia del “de cuius” - Sufficienza - Certificazione e proposizione dell'azione - Accettazione tacita dell'eredità - Presunzione "iuris tantum" - Configurabilità.
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.
Cass. civ. n. 14288/2025Sez. 3Rv. 674702-01
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 460 Codice civileart. 470 Codice civileart. 475 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 649422-01
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - EREDITA' E LEGATO Accettazione tacita di eredità - Trascrizione dell'acquisto da parte di avente causa dagli eredi - Ammissibilità - Promissario acquirente - Trascrizione dell'acquisto mortis causa degli eredi del promittente venditore - In base alla sentenza favorevole ex art. 2932 c.c. - Conseguenze.
Ai sensi dell'art. 2648 c.c., ove il chiamato alla eredità abbia compiuto atti di accettazione tacita, si può chiedere la trascrizione del relativo acquisto ove esso risulti da sentenza, atto pubblico o scrittura autentica o accertata giudizialmente, cosicché, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto la sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa (che presuppone necessariamente l'accettazione di quell'eredità), procedere alla trascrizione (eventualmente mancante) dell'acquisto mortis causa di tali eredi, oltre che del successivo trasferimento da questi ultimi in suo favore, con la conseguenza di non avere interesse a chiedere, ai fini della trascrizione ex art. 2648, comma 3, c.c., una pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento della proprietà del bene per successione mortis causa.
Cass. civ. n. 9436/2025Sez. 2Rv. 675362-01
Riguarda ancheart. 2648 Codice civileart. 2932 Codice civile
Precedenti: 454941-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Parte avente un titolo legale per il diritto di successione ereditaria - Avvenuta proposizione di domande giudiziali dirette a ricostruire l'integrità del patrimonio ereditario - Prova dell'accettazione dell'eredità - Necessità - Esclusione - Contestazione della qualità di erede - Onere della prova - Contenuto.
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 390/2025Sez. 2Rv. 673498-01
Riguarda ancheart. 457 Codice civileart. 459 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 647819-01, 619967-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).