Art. 2654 c.c. — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
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La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 1991 · versione 0 su Normattiva