Art. 2666 c.c. — Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Trascrizione - Atti relativi a beni immobili - Effetti della trascrizione - Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Necessità - Conseguenze - Sentenza di accoglimento di azione revocatoria nei confronti di donazione - Riferimento alla trascrizione dell'atto - Estensione degli effetti alla trascrizione della successiva rettifica della donazione - Esclusione.
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.
Riguarda ancheart. 2652 Codice civileart. 2665 Codice civileart. 2909 Codice civile
Precedenti: 670751-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Per stabilire se e in quali limiti un atto relativo a beni immobili è opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, le cui indicazioni sono volte a individuare, in maniera inequivoca, gli estremi essenziali del negozio e i beni a cui esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo; pertanto, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria di una donazione, gli effetti di tale sentenza, riferita alla trascrizione dell'atto revocato, non si estendono alla trascrizione della successiva rettifica di quel negozio, alla quale si riferisce una diversa nota di trascrizione.
Rv. 676946-01
Collegamenti
Art. 139 — Effetti della trascrizione
… conservato diritti sul titolo di proprieta' industriale. Nel conflitto di piu' acquirenti dello stesso diritto di proprieta' industriale dal medesimo titolare, e' preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. La trascrizione del verbale di pignoramento…
Art. 2653 — Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
… dei diritti stessi. La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda; 2) la domanda di…
Art. 2667 — Atti compiuti per persona incapace
I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato…
Art. 5
Trascrizione del certificato di successione 1. Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti e qualunque ne sia il valore, l'ufficio del registro redige il certificato di successione, in conformita'…
Art. 2668-bis — Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale…
Art. 2065 — Efficacia
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attivita' nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per la trascrizione degli acquisti mortis causa l'articolo 2660 stabilisce che insieme con la nota di trascrizione e con l'atto di accettazione, nel caso di disposizione a titolo universale, o con l'estratto autentico del testamento, nel caso di legato, si deve presentare il certificato di morte del de cuius e, nel primo caso, la copia o l'estratto autentico del testamento se l'acquisto ereditario segua in base ad esso. Se alla medesima successione sono chiamate più persone, a titolo di erede o di legato, è chiaro che, malgrado la norma dell'art. 2666, secondo la quale la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse, la trascrizione che uno dei chiamati faccia del proprio acquisto non può giovare agli altri chiamati. Tuttavia, per facilitare la trascrizione dell'acquisto degli altri chiamati, l'art. 2661 dispensa costoro dal presentare il certificato di morte del de cuius ed eventualmente il testamento che sia stato prodotto per copia completa dal chiamato che ha trascritto per primo, purchè nella nota di trascrizione sia indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, o la nota sia accompagnata dal certificato della trascrizione anteriore, se si tratta di ufficio diverso. Può accadere che l'acquisto mortis causa avvenga per effetto della morte, rinunzia, indegnità, assenza, incapacità del primo chiamato e simili. In tal caso colui che domanda la trascrizione del suo acquisto deve far menzione nella nota di quegli avvenimenti e, se il suo acquisto segue per morte o per rinunzia del primo chiamato, deve anche esibire il documento che comprovi questi due fatti. Se l'acquisto dipende da altre cause d'impedimento del primo chiamato, non occorre che il secondo chiamato fornisca la prova di quelle cause, salva la sua responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere. Ma anche in tal caso i terzi saranno messi sull'avviso, dalle risultanze della nota, che manca la prova documentale dell'esistenza effettiva di quelle cause d'impedimento e quindi avranno cura di accertarsi se l'acquisto che è stato trascritto sia effettivamente valido ed efficace. Infine l'ultimo comma dell'art. 2662 prevede che sia annotata in margine alla trascrizione di un acquisto a causa di morte l'esistenza di una causa d'impedimento, ma naturalmente condiziona tale annotazione all'esistenza di un documento che quella causa possa comprovare e che abbia i requisiti richiesti in linea generale dall'art. 2657.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1092
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2666 · fonte su Normattiva