Art. 2673 c.c.Obblighi del conservatore

[1]Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne e' alcuna.

[2]((Deve, altresi', permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge)).

[3]Il conservatore deve anche rilasciare copia dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2673 · fonte su Normattiva