Art. 2679 c.c.Altri registri da tenersi dal conservatore

[1]((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

  • 1)per le trascrizioni;
  • 2)per le iscrizioni;
  • 3)per le annotazioni.

[2]Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)).

Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2679 · fonte su Normattiva