Art. 2679 c.c. — Altri registri da tenersi dal conservatore
[1]((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
- 1)per le trascrizioni;
- 2)per le iscrizioni;
- 3)per le annotazioni.
[2]Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)).
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva