Art. 2674 c.c. — Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
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[1]Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile; e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837.
[2]In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo e' tenuto al risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto queste possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva