Art. 2675 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Testo vigente dal 20 febbraio 1983, tuttora in vigore · versione 69 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
Testo vigente dal 20 febbraio 1983, tuttora in vigore · versione 69 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI - EMOLUMENTI RISCOSSI PER ATTIVITA' ESPLETATE A RICHIESTA E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI PRIVATI - VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO, IN CONTO ENTRATE EVENTUALI DEL TESORO - RESPONSABILITA' DEI CONSERVATORI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI ESTESA ALLA COLPA LIEVE ED ESCLUDENTE QUELLA SOLIDALE DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI, DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE E DEL BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA RETRIBUZIONE - IUS SUPERVENIENS: NUOVA DISCIPLINA DELLA MATERIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 28, 36, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - degli artt. 2, 3 e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonche' dell'art. 2675 cod. civ. in quanto, stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, per attivita' espletate a richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro, per cui detta normativa, mentre privava i predetti funzionari dei cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta responsabilita' dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei servizi di conservatoria; responsabilita' addirittura piu' grave di quella prevista per ogni altro impiegato dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) perche' estesa alla colpa lieve, e per di piu' escludente quella solidale dello Stato. Nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale e' infatti sopravvenuta la legge 21 gennaio 1983, n. 22, che, con l'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ., con l'art. 5 ha equiparato la responsabilita' dei conservatori a quella degli altri impiegati civili dello Stato, e con l'art. 6 ha esteso al Ministero delle Finanze la responsabilita' per i danni cagionati dai conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave, il che comporta la necessita' di un riesame della rilevanza della dedotta questione alla stregua delle nuove citate disposizioni.
Riguarda ancheart. 3 legge 734/1973art. 2 legge 734/1973art. 15 legge 734/1973
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VlRGILIO AND…
ECLI:IT:COST:1983:133 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
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Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2…
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5…
Art. 2221
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 303 311 316 --------------- AGGIORNAMENTO (303) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Quanto alle spese della trascrizione, l'art. 2670 si limita a generalizzare con lievi modificazioni formali la disposizione dell'art. 1947 del codice del 1865. Infine il principio della obbligatorietà della trascrizione per alcune categorie di persone è espressamente sancito dall'art. 2671, che si coordina alla legge fiscale attraverso un esplicito richiamo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1093
La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094
Ho già esposto le ragioni per cui è apparso necessario regolare organicamente in questa sede la pubblicità della nave, dell'aeromobile e dell'autoveicolo, per lo meno per quanto riguarda gli effetti sostanziali della pubblicità. Naturalmente mi sono limitato alle norme comuni alle tre categorie di beni mobili registrati, lasciando al codice della navigazione e alla legge speciale sugli autoveicoli il compito di disciplinare non solo le forme della pubblicità, ma anche la trascrizione di quegli atti per i quali essa è richiesta o a fini puramente amministrativi o a fini del tutto diversi da quelli normali della trascrizione. Così non si parla in questa sede della pubblicità del contratto di costruzione della nave o dell'aeromobile (articoli 238 e 853 cod. navigazione), la cui mancanza ha solo l'effetto di far ritenere che la costruzione avviene per conto del costruttore; non si parla neppure della pubblicità della società di armamento (articoli 279, 283 e 284 cod. nav.) e della dichiarazione di armatore o di esercente (articoli 271, 272, 875, cod. nav.), la quale o ha esclusivamente finalità amministrative o produce conseguenze tutte particolari di diritto sostanziale. È chiaro che il sistema di pubblicità dei beni mobili iscritti in pubblici registri non può essere integralmente ricostruito in tutti i suoi aspetti se non si tiene conto di quelli, sia pure secondari, che sono regolati fuori del codice civile, e la cui disciplina è fatta espressamente salva dall'art. 2694. Si deve inoltre notare che la disciplina della pubblicità mobiliare ha molti punti di contatto con quella della pubblicità immobiliare, sia per quanto riguarda gli atti soggetti a trascrizione, sia per quanto riguarda gli effetti di essa. Mi limiterò quindi a rilevare solo i caratteri differenziali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1095
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2675 · fonte su Normattiva