Art. 2678 c.c. — Registro generale
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[1]Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare, all'atto della consegna, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.
[2]Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.
[3]Appena avvenuta la consegna del titolo o della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva