Art. 2680 c.c.Tenuta del registro generale d'ordine

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985. Leggi il testo vigente →

[1]Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

[2]Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

[3]I registri alla fine di ciascun giorno, devono essere chiusi e firmati dal conservatore.

[4]In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2680 · fonte su Normattiva