Art. 2680 c.c. — Tenuta del registro generale d'ordine
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[1]Il registro generale e i registri delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni devono essere vidimati in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
[2]Questi registri devono essere scritti di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
[3]I registri alla fine di ciascun giorno, devono essere chiusi e firmati dal conservatore.
[4]In essi si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva