Art. 2680 c.c. — Tenuta del registro generale d'ordine
[1]((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
[2]Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
[3]Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
[4]In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine)).
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva