Art. 2682 c.c.Sanzioni contro il conservatore

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Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e' soggetto a una pena pecuniaria, fino a lire diecimila.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2682 · fonte su Normattiva