Art. 2682 c.c. — Sanzioni contro il conservatore
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Il conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e' tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni di questo titolo, nonche' alle altre disposizioni delle leggi che lo riguardano e, in caso di inosservanza, e' soggetto a una pena pecuniaria, fino a lire diecimila.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva