Art. 2697 c.c.
Onere della prova
[1]Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
[2]Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si e' modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva