Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fondamento.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte, poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, ne deriva che detto accertamento è sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o per manifesta illogicità della stessa.
Cass. civ. n. 4379/2026Sez. LRv. 678080-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 116 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 597236-01, 652900-01, 653130-01, 655681-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni. · ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente 87 <!-- pag. 88 --> sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 4240/2026Sez. 3Rv. 677784-01
Riguarda ancheart. 167 Codice di procedura civileart. 615 Codice di procedura civileart. 1917 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 667848-01
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE Controversie in tema di tutela del consumatore - Natura vessatoria di clausole contrattuali - Onere della prova della qualità soggettiva - In capo al consumatore - Fondamento - Conseguenze in tema di fideiussione. · FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
Nelle controversie in materia di clausole vessatorie, ai sensi degli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 2906 del 2005 (cod. cons.), incombe sulla parte che invoca la tutela protettiva dimostrare - in quanto fatto costitutivo della propria domanda o eccezione - la qualità soggettiva di consumatore, non spettando invece al professionista dimostrare che la propria controparte non possiede tale 36 <!-- pag. 37 --> qualità, con la conseguenza che spetta al fideiussore che invoca di essere un consumatore l'onere della prova di aver prestato la garanzia per ragioni meramente personali e non per finalità o interessi relativi all'attività imprenditoriale del soggetto garantito, dimostrando, in particolare, di non possedere partecipazioni al suo capitale sociale e di non ricoprirne ruoli amministrativi e gestionali.
Cass. civ. n. 4051/2026Sez. 1Rv. 677081-01
Riguarda ancheart. 1957 Codice civileart. 33 Codice del consumo
Precedenti: 656807-01, 675463-01
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - AGGRAVAMENTO Aggravamento del rischio - Onere della prova - Riparto tra assicuratore e assicurato. · PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
In tema di aggravamento del rischio assicurato, grava sull'assicuratore l'onere di dedurre e provare i relativi fatti costitutivi, mentre è onere dell'assicurato dimostrare di avere immediatamente comunicato al primo l'aggravamento verificatosi (ovvero, in alternativa, che questi ne fosse consapevole) e l'inutile decorso del termine di cui all'art. 1898, comma 2, c.c., non incombendo, quindi, sull'assicuratore provare la propria ignoranza della suddetta circostanza.
Cass. civ. n. 3919/2026Sez. 3Rv. 677280-02
Riguarda ancheart. 1898 Codice civileart. 1917 Codice civile
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - IN GENERE Prova dell'usucapione - Fondi destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo - Recinzione del fondo - Elemento dirimente dell’animus rem sibi habendi - Esclusione.
In tema di usucapione, quando la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione riguardi fondi funzionalmente o strutturalmente destinati ad un utilizzo diverso da quello agricolo, la recinzione non può ritenersi un elemento dirimente ai fini della prova dell'animus rem sibi habendi.
Cass. civ. n. 3736/2026Sez. 2Rv. 677309-01
Riguarda ancheart. 1140 Codice civileart. 1158 Codice civile
Precedenti: 663640-01
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI Procedimenti di notificazione all’estero attraverso il servizio postale - Contestazione della ricezione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Conoscibilità - Contenuto - Fattispecie.
Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).
Cass. civ. n. 3453/2026Sez. 2Rv. 676950-01
Riguarda ancheart. 1335 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 673653-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità sociale - Natura contrattuale - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova.
L'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l'attore è sottoposto all'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti.
Cass. civ. n. 3183/2026Sez. 1Rv. 677597-02
Riguarda ancheart. 1218 Codice civile
Precedenti: 659656-01, 656998-01
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - IN GENERE Contratto d’appalto - Fermo tecnico del cantiere - Compenso - Onere della prova del fatto generatore - A carico dell’appaltatore - Fondamento.
In tema di contratto d'appalto, ove il committente contesti il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della clausola negoziale sul compenso da fermo tecnico del cantiere, l'onere di allegare e provare il fatto generatore del diritto di fermo grava sull'appaltatore, giacché questo è l'unico a esserne a conoscenza e, quindi, in grado di darne la prova.
Cass. civ. n. 2752/2026Sez. 2Rv. 677432-02
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1655 Codice civile
Precedenti: 549956-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Specificità della contestazione - Necessaria specificità dei fatti allegati - Fattispecie.
Ai fini dell'operatività del principio di non contestazione, i fatti, affinché possano essere considerati non specificamente contestati, devono essere stati specificamente allegati. (La S.C. ha accolto il motivo di ricorso con cui era dedotta la violazione di tale principio in una fattispecie in cui, a fronte della domanda di pagamento di una serie di forniture di merci, il convenuto, pur non contestando di essersi rifornito dall'attore in un determinato periodo di tempo, aveva però contestato che le forniture di cui alle fatture prodotte fossero mai avvenute).
Cass. civ. n. 2758/2026Sez. 2Rv. 677303-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 163 Codice di procedura civileart. 167 Codice di procedura civile
Precedenti: 659902-01, 659198-02
RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE Danni cagionati da fauna selvatica - Responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. - Nesso causale tra comportamento dell'animale ed evento - Onere della prova - A carico del danneggiato - Reazione impropria o negligente del danneggiato - Interruzione del nesso di causalità - Conseguenze - Responsabilità dell'ente pubblico - Esclusione. · RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE In genere.
In tema di danni cagionati da fauna selvatica, l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. non solleva il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, che deve ritenersi interrotto - con conseguente esclusione della responsabilità dell'ente - ove il danno sia derivato da una reazione impropria o negligente del danneggiato a fronte di un evento (quale l'avvistamento di un animale nel suo habitat naturale) ampiamente prevedibile, la quale fa degradare la presenza dell'animale a mera occasione del sinistro.
Cass. civ. n. 2727/2026Sez. 3Rv. 677749-01
Riguarda ancheart. 2052 Codice civile
Precedenti: 657572-02, 658298-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione al passivo della banca - Credito derivante da conto corrente - Utilizzo del "saldo zero" - Possibilità - Condizioni.
In tema di insinuazione al passivo del credito derivante da un rapporto di conto corrente, la banca creditrice, ove non disponga di tutti gli estratti conto, può avvalersi dello strumento semplificatorio del "saldo zero", purché deduca che, nei periodi anteriori, il saldo non sia mai stato a credito del correntista e la curatela, a sua volta, non deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.
Cass. civ. n. 2241/2026Sez. 1Rv. 677592-01
Riguarda ancheart. 1832 Codice civile
Precedenti: 650403-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Responsabilità del commercialista - Oneri di allegazione e prova - Tempestiva allegazione del cliente dell’omessa indicazione di un cespite nella dichiarazione dei redditi - Dubbio interpretativo sull’obbligo dell’indicazione - Successiva allegazione dell’omessa informazione circa la controvertibilità di tale obbligo - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Soggezione alle preclusioni assertive - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità professionale del commercialista, se il cliente ha tempestivamente allegato che l'inadempimento è stato integrato dall'omissione di un'attività (nella specie, l'indicazione di un bene nella dichiarazione dei redditi) la cui obbligatorietà era dubbia (in ragione di difficoltà interpretative della normativa fiscale) l'onere del professionista di provare l'esatto adempimento include la dimostrazione di aver assolto l'obbligazione di fornire al cliente informazioni adeguate a porlo nelle condizioni di scegliere secondo il suo migliore interesse, con la conseguenza che l'allegazione, da parte del cliente, dell'omessa informazione circa la controvertibilità dell'obbligatorietà dell'attività omessa integra una mera difesa, non soggetta alle preclusioni assertive, risolvendosi nella deduzione del mancato assolvimento, da parte del commercialista, dell'onere della prova a suo carico.
Cass. civ. n. 1365/2026Sez. 3Rv. 677702-01
Riguarda ancheart. 1176 Codice civileart. 1218 Codice civileart. 2230 Codice civile
Precedenti: 654093-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ESECUZIONE D'INCARICHI (CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA) - IN GENERE Onere probatorio del correntista - Limite dell'affidamento - Sussistenza.
In tema di conto corrente bancario è onere del correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, allegando l'esistenza di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse effettuate, provare anche il limite del medesimo affidamento.
Cass. civ. n. 854/2026Sez. 1Rv. 676904-01
Riguarda ancheart. 1843 Codice civileart. 1852 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 670772-01, 660509-01, 654580-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Applicazione del principio nei casi in cui il fatto non contestato non è comune, ma è proprio della parte denunciante - Fattispecie.
Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).
Cass. civ. n. 762/2026Sez. 3Rv. 677515-01
Riguarda ancheart. 115 Codice di procedura civileart. 8 Proprieta coltivatriceart. 7 legge 817/1971
Precedenti: 670885-01, 674005-01, 667555-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica - Quantificazione - Criterio differenziale - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica conseguente a responsabilità sanitaria dev'essere quantificato accertando il minor reddito che il danneggiato avrebbe 138 <!-- pag. 139 --> presumibilmente ottenuto in conseguenza della corretta esecuzione del necessario intervento chirurgico e sottraendolo - ove inferiore - da quello conseguito all'operazione errata. (Fattispecie in tema di errata esecuzione di un intervento chirurgico di asportazione di neoplasia del cranio in un soggetto che svolgeva l'attività di architetto).
Cass. civ. n. 35017/2025Sez. 3Rv. 677262-02
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 675821-01, 675326-01
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI Danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa - Diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'aumento dell'età - Fatto notorio - Esclusione - Ragioni. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.
In tema di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, la diminuzione del reddito da lavoro autonomo con l'avanzare dell'età non può considerarsi "fatto notorio", inteso come conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, ovvero presuntivamente "normale", tanto da legittimarne un'autonoma conoscenza giudiziale, fondandosi su dati storici e statistici suscettibili di mutare nel tempo con una variabilità tale da escludere la sussunzione in termini di univoca verosimiglianza propria delle presunzioni.
Cass. civ. n. 35017/2025Sez. 3Rv. 677262-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 1226 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 115 Codice di procedura civile
Precedenti: 670109-01, 666524-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Contratti bancari - Cessione dei crediti in blocco ex art. 58, d. lgs n. 385 del 1993 - Limiti di prova del negozio - Insussistenza - Libero apprezzamento degli elementi di prova da parte del giudice di merito - Sussistenza - Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione - Identificazione.
In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale.
Cass. civ. n. 33966/2025Sez. 1Rv. 676403-01
Riguarda ancheart. 1264 Codice civileart. 116 Codice di procedura civile
Precedenti: 666807-02, 668451-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Testamento olografo - Autenticità - Contestazione - Modalità - Querela di falso - Esclusione - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Necessità.
Per contestare l'autenticità di un testamento olografo non deve proporsi la querela di falso ma è necessaria l'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura.
Cass. civ. n. 33806/2025Sez. 3Rv. 677261-01
Riguarda ancheart. 602 Codice civileart. 2702 Codice civileart. 214 Codice di procedura civileart. 221 Codice di procedura civile
Precedenti: 635554-01
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Responsabilità dell'istituto scolastico per danni occorsi all'allievo - Prova che l'evento è avvenuto durante l'orario scolastico - Sufficienza - Esclusione - Dimostrazione delle modalità di accadimento del fatto storico - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità dell'istituto scolastico per le lesioni occorse a un minore, ai fini dell'accoglimento della domanda - sia essa fondata sul titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. ovvero extracontrattuale ex art. 2048 c.c. - non è sufficiente la prova che l'infortunio sia avvenuto durante l'orario scolastico ma è necessario dimostrare, anzitutto, le concrete modalità di accadimento del fatto materiale (vale a dire che si tratti di un danno provocato, nel primo caso, dall'alunno a se stesso, e nel secondo dal fatto illecito di altro allievo), le quali solo consentono di individuare la prova contraria rispettivamente richiesta dalla conseguente qualificazione della fattispecie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria per le lesioni occorse a un alunno durante l'ora di scienze motorie, per essere rimasti indimostrati il tipo di attività sportiva nel corso della quale era avvenuto l'infortunio e se lo stesso fosse stato o meno cagionato dalla condotta di altro alunno).
Cass. civ. n. 33392/2025Sez. 3Rv. 677089-01
Riguarda ancheart. 2048 Codice civileart. 1218 Codice civile
Precedenti: 670013-01, 676603-01, 660991-01, 667226-01
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 69 <!-- pag. 70 --> INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Cass. civ. n. 32963/2025Sez. 2Rv. 676489-01
Riguarda ancheart. 2233 Codice civileart. 2727 Codice civile
Precedenti: 642193-01, 652939-01, 644641-02
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).