Art. 27 c.c.Estinzione della persona giuridica

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[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.

[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

[3]L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art27 · fonte su Normattiva