Art. 27 c.c. — Estinzione della persona giuridica
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[1]Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
[2]Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[3]L'estinzione e' dichiarata dall'autorita' governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva