Art. 2712 c.c.Riproduzioni meccaniche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2712 · fonte su Normattiva