Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
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Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva