Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2006 al 25 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →
Le riproduzioni fotografiche ((, informatiche)) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.
Testo vigente dal 1 gennaio 2006 al 25 gennaio 2011 · versione 193 su Normattiva