Art. 2712 c.c.Riproduzioni meccaniche

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Le riproduzioni fotografiche ((, informatiche)) o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006 al 25 gennaio 2011 · versione 193 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2712 · fonte su Normattiva