Art. 272 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Riguarda ancheart. 271 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art272 · fonte su Normattiva