Art. 2744 c.c.
Divieto del patto commissorio
E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva