Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRIVILEGI Avvocato - Attività giudiziale - Rimborso forfettario - Privilegio art. 2751 bis n. 2 c.c. - Spettanza - Esclusione.
Il rimborso forfetario di cui all'art. 2, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, pur essendo commisurato per relationem all'importo del compenso per attività giudiziale spettante al difensore, costituisce una spesa non specificamente inerente all'attività giudiziale prestata con la conseguenza che, non essendo assimilabile al compenso professionale in senso stretto, lo stesso non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2 c.c.
Cass. civ. n. 1138/2026Sez. 1Rv. 676907-01
Precedenti: 617214-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 - Concordato preventivo omologato - Degradazione al chirografo del credito per il t.f.r. - Pregiudizio al diritto di surroga dell'INPS - Conseguenze - Responsabilità dell'assicurato ex art. 1916, comma 3, c.c. - Configurabilità.
La degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'Inps far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 29754/2025Sez. LRv. 677120-01
Riguarda ancheart. 2 legge 297/1982art. 1916 Codice civile
Precedenti: 533966-01, 511620-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Ambito di applicazione - Credito per prestazioni rese in virtù di un appalto d'opera - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.
Cass. civ. n. 25699/2025Sez. 1Rv. 675954-01
Riguarda ancheart. 1657 Codice civileart. 3 Costituzione
Precedenti: 634753-01
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Fallimento del danneggiante - Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Insinuazione al passivo fallimento - Necessità - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, essendo estraneo al rapporto assicurativo, sicché, in caso di fallimento del danneggiante, la compagnia assicuratrice deve corrispondere l'indennizzo dovuto al fallimento, nel cui passivo il danneggiato è tenuto ad insinuare il proprio credito, eventualmente con il privilegio di cui sia titolare ex lege, dovendosi, in ogni caso, escludere che il curatore possa acconsentire al pagamento diretto ex art. 1917, comma 2, c.c., venendo altrimenti alterata la graduazione dei creditori. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una causa di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, aveva respinto la richiesta del danneggiato di chiamare in causa l'assicuratore del datore di lavoro fallito, onde surrogarsi nei diritti vantati dal danneggiante nei confronti dello stesso, tenuto conto che in nessun caso l'assicuratore avrebbe potuto pagare direttamente nelle mani del danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c.).
Cass. civ. n. 25126/2025Sez. 3Rv. 676283-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 2767 Codice civile
Precedenti: 605714-01, 660600-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO Decreto di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione da parte di un creditore - Dimostrazione dell'interesse ad agire - Necessità - Fattispecie. · IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE In genere.
Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).
Cass. civ. n. 24366/2025Sez. 1Rv. 675672-01
Riguarda ancheart. 100 Codice di procedura civileart. 111 Costituzione
Precedenti: 661499-01
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - IN GENERE Fondo di garanzia per le PMI - Credito restitutorio del garante pubblico per l'escussione della garanzia - Privilegio generale mobiliare ex art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015 - Applicabilità - Ius superveniens - Esclusione - Fondamento.
In tema di Fondo di garanzia per le PMI, l'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, riconosce un privilegio generale mobiliare - postergato ai soli crediti per spese di giustizia ed ai crediti di cui all'art. 2751-bis c.c. - al credito restitutorio del garante pubblico nei confronti dell'originario beneficiario del finanziamento, derivante dall'escussione della garanzia, il quale, per la sua natura sostanziale e non processuale che lo rende insuscettibile di applicazione quale ius superveniens, sorge dalla liquidazione a titolo di perdite dal Fondo di garanzia e, quindi, dal pagamento del garante al creditore garantito ove avvenuto in data successiva alla entrata in vigore dell'art. 8-bis citato (25.3.2015).
Cass. civ. n. 22962/2025Sez. 1Rv. 675970-01
Riguarda ancheart. 1203 Codice civileart. 2745 Codice civileart. 2755 Codice civileart. 8 d.l. 3/2015
Precedenti: 669609-01, 672978-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Fallimento del datore di lavoro - Omesso versamento dei contributi a suo carico - Insinuazione al passivo del lavoratore - Esclusione - Quote contributive a carico del lavoratore non versate dal datore all’INPS - Legittimazione del lavoratore - Sussistenza - Collocazione privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di fallimento del datore di lavoro, in caso di omesso versamento dei contributi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per le quote contributive a carico del predetto, non avendo alcuna legittimazione attiva in relazione all'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, mentre le quote di contributi a carico del lavoratore, ritenute dal datore e non versate tempestivamente all'INPS, devono essere corrisposte al lavoratore stesso, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Cass. civ. n. 10084/2025Sez. LRv. 674783-01
Riguarda ancheart. 2115 Codice civileart. 2116 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 654506-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Fondo di tesoreria - Omesso versamento delle quote di TFR - Natura retributiva - Richiamo, ex art. 1, commi 755-757, l. n. 296 del 2006 alle norme in tema di contributi - Significato. · LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.
In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 - 757, della l. n. 296 del 2006, il richiamo operato da tali disposizioni alle norme in tema di "contributi" non produce alcuna automatica modificazione della natura sostanziale del TFR (inteso quale retribuzione differita ex art. 2120 c.c.) ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato, mese per mese, dal lavoratore, oltre che del rafforzamento delle garanzie dello stesso in sede previdenziale. 263 <!-- pag. 264 -->
Cass. civ. n. 10082/2025Sez. LRv. 674794-02
Riguarda ancheart. 2120 Codice civileart. 1 legge 296/2006art. 2116 Codice civileart. 2946 Codice civileart. 2948 Codice civileart. 2554 Codice civile
Precedenti: 642657-01, 655510-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).