Art. 2751 c.c.Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

  • 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
  • 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  • 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  • 4)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge

Testo vigente dal 14 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2751 · fonte su Normattiva