Art. 2762 c.c.
Privilegio del venditore di macchine
[1]Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di proprieta' del compratore o di un terzo.
[2]Il privilegio e' subordinato alla trascrizione dei documenti, dai quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione e' eseguita presso il tribunale nella giurisdizione del quale e' collocata la macchina.
[3]Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del compratore nel luogo dove e' stata eseguita la trascrizione, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.
[4]Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo comma di questo articolo.
[5]Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore, e' preferito il creditore che ha trascritto per primo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva