Art. 2773 c.c.Crediti dei comuni e delle provincie per tributi

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[1]I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono.

[2]Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2773 · fonte su Normattiva