Art. 200
Emergenza nel comune di Senise del luglio 1986 (articolo 4, commi 1 e 2, decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili e al ripristino delle attivita' economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico, e dai tributi speciali di cui alla tabella A dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva