Art. 280 c.c. — Legittimazione
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[1]La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori di matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
[2]Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva