Art. 280 c.c.Legittimazione

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[1]La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori di matrimonio la qualita' di figlio legittimo.

[2]Essa avviene per susseguente matrimonio contratto dai genitori del figlio naturale o per decreto reale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art280 · fonte su Normattiva