Art. 280 c.c. — Legittimazione
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[1]((La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo.
[2]Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975 al 1 gennaio 2013 · versione 52 su Normattiva